Titolo I – Costituzione e scopi

Art.1. – Denominazione e sede

  1. Ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “CoderDolomiti”, di seguito, per brevità, solo Associazione, con sede nel Comune di Trento.
  2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
  3. L’Associazione ha durata illimitata.
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

Art. 2. – Scopi

  1. L’Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, sindacale, religiosa o razziale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell’educazione, della formazione e della ricerca, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.
  2. L’Associazione si propone le seguenti finalità:
  3. promuovere presso bambini, giovani e adulti, in un contesto intergenerazionale, la conoscenza e un uso responsabile e consapevole della rete e delle nuove tecnologie attraverso attività di educazione, formazione, istruzione e sensibilizzazione;
  4. promuovere l’espressione della creatività, il lavoro di gruppo e lo sviluppo del problem solving attraverso le attività di coding;
  5. coinvolgere fasce giovanili più deboli, come ad esempio quelle dei NEET ( Not engaged in Education, Employment or Training), in attività di sviluppo personale e professionale nell’ambito IT;
  6. contribuire alla diffusione della cultura IT e all’alfabetizzazione informatica, anche in un’ottica di incrementare conoscenze, competenze e abilità in un ambito così fondamentale per il futuro sviluppo del Paese;
  7. contribuire allo sviluppo di un pensiero critico e di consapevolezza nei confronti degli strumenti informatici;
  8. contribuire alla cultura della rete Internet come bene comune e stimolare la partecipazione di bambini, giovani e adulti nella libera creazione e condivisione di conoscenza attraverso gli strumenti informatici;
  9. promuovere le pari opportunità per tutti come strumento per realizzare una società che favorisca maggiormente l’integrazione sociale, contribuendo a ridurre il “digital divide” soprattutto nei confronti di chi si ritrova in situazione di svantaggio, di discriminazione o di semplice esclusione sociale.

Art. 3. – Attività

  1. Per raggiungere gli scopi appena menzionati l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  2. sviluppare iniziative di apprendimento formale, informale o non formale, che coinvolgano persone di età diverse e le famiglie;
  3. favorire e sostenere la nascita di progetti e iniziative a supporto dello sviluppo software, privilegiando l’ambito dell’Open Source, del Free Software e dell’Open Content;
  4. sostenere e realizzare progetti che coinvolgano l’accessibilità agli strumenti informatici da parte di persone diversamente abili, minoranze linguistiche, minoranze culturali ed anziani e qualsiasi altro soggetto svantaggiato;
  5. sostenere e partecipare a progetti di sviluppo software e di documentazione, orientati alla facilitazione dell’apprendimento degli strumenti di sviluppo;
  6. realizzare e supportare sinergie con altri gruppi attraverso uno scambio di informazioni o la realizzazione di progetti e iniziative comuni;
  7. promuovere e valorizzare la programmazione come attività di ingegno che può essere appresa sia da giovani, meno giovani, uomini e, in un’ottica di sostegno alla parità di genere nella scienza, soprattutto donne;
  8. promuovere e valorizzare l’uso dei formati aperti e liberi come strumento ad accesso perpetuo e senza limitazione alcuna per la memorizzazione delle proprie informazioni e dei propri dati;
  9. contribuire alla creazione di un’opinione corretta sull’IT;
  10. promuovere l’attività dell’associazione attraverso il contatto con referenti locali, politici, economisti e opinion-maker del settore;
  11. collaborare con enti ed associazioni per la promozione di iniziative comuni;
  12. organizzare o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, fiere, intesi come momenti di divulgazione e crescita culturale nell’ambito dell’alfabetizzazione informatica e della formazione in ambito informatico;
  13. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati anche per ottenere risorse finanziarie e materiali, funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
  14. contribuire allo sviluppo e partecipare a progetti di ricerca.
  15. A mero titolo di esempio, l’Associazione potrà:
  16. creare e gestire attività didattiche a titolo volontaristico come, ad esempio, CoderDojo Trento;
  17. creare e gestire attività di promozione;
  18. creare, pubblicare e curare la creazione di documentazione e materiale promozionale;
  19. partecipare, patrocinare, sponsorizzare e finanziare progetti in linea con lo scopo sociale e che quindi siano votati alla diffusione della cultura del coding;
  20. partecipare e promuovere seminari, convegni, congressi e giornate di studio in Italia e all’estero;
  21. favorire la divulgazione delle best practice sulla formazione formale, non formale e informale e al riconoscimento delle competenze acquisite;
  22. associarsi con enti italiani e stranieri;
  23. istituire altrove, in Italia ed all’estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti;
  24. assumere qualsivoglia iniziativa atta a conseguire le finalità dell’Associazione, purché compatibile con lo spirito dell’Associazione e comunque svolta a titolo volontario e gratuito.
  25. Nello spirito del FLOSS (Free Libre Open Source Software – questo acronimo identifica di seguito l’intera categoria costituita dal Free Software, ovvero Software Libero e dall’Open Source Software così come definito dalle direttive della Free Software Foundation e dell’Open Source Initiative) tutto quanto prodotto dall’Associazione sarà rilasciato preferibilmente sotto licenze libere o compatibili e con licenze, come Creative Commons, che ne supportino la diffusione.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 4. – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, ad esclusione dei soci minorenni, che, in base alla normativa vigente, non possono partecipare all’elettorato attivo e passivo.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, con la sola esclusione di cui al paragrafo precedente.

Art. 5. – Categorie di soci

  1. I soci dell’associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
  2. soci fondatori;
  3. soci mentori;
  4. soci ordinari;
  5. soci junior;
  6. soci sostenitori;
  7. soci onorari.
  8. Si considerano fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo.
  9. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici o privato, le associazioni.
  10. Si considerano soci mentori i soci attivamente impegnati nell’organizzazione e nella realizzazione delle attività formative (come, ad esempio, CoderDojo) o promozionali.
  11. Si considerano soci sostenitori dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici o private, le associazioni che paghino una quota sensibilmente superiore a quella prevista per i soci ordinari.
  12. Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni che rendano o hanno reso un particolare servizio all’Associazione.
  13. I soci junior (minorenni) possono essere ammessi dietro richiesta scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza.
  14. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati.
  15. Il Consiglio Direttivo, quando decide sull’ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengano.

Art. 6. – Ammissione degli associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono aderire anche gli enti giuridici interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.
  2. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
  3. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  4. Contro l’eventuale diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
  5. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
  7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.
  8. La partecipazione all’associazione non è trasferibile, neppure per successione.
  9. La qualità di associato risulta da un apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 7. – Quota associativa

  1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
  2. Per i soci sostenitori l’entità della quota sarà stabilita sulla base del bilancio preventivo che sarà redatto annualmente dal Consiglio Direttivo.
  3. Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell’Associazione.
  4. Ai soci sostenitori è consentito anche di assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all’attività riguardante i fini dell’Associazione.
  5. I soci mentori e i soci onorari non sono obbligati al pagamento della quota associativa.
  6. Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie saranno fissate con l’atto costitutivo.
  7. Particolari agevolazioni nel pagamento della quota associativa verranno normate nel regolamento.
  8. Le quote sono non rivalutabili, non ripetibili, né rimborsabili.

Art. 8. – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa come da art. 7., oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.
  3. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo – ad eccezione dei soci junior che non possono votare; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione.
  4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  5. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente.
  6. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
  7. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 9. – Prestazioni degli associati

  1. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
  2. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde:
  2. per decesso;
  3. per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per sessanta giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
  4. per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
  5. per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
  6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi sociali

Art. 11. – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
  2. l’Assemblea dei soci;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Revisore dei Conti.
  5. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 12. – L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dall’associato con la maggiore anzianità associativa o a parità di questa, dal più anziano anagraficamente.
  3. L’assemblea nomina il Segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.
  4. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.
  5. La convocazione deve pervenire, per lettera o per email, ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
  6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  7. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. Sono ammesse fino a due deleghe per associato.
  8. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  9. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
  10. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
  11. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  12. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 13. – Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

  1. L’Assemblea ordinaria deve:
  2. discutere e approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. elaborare il programma delle attività sociali;
  4. provvedere all’elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
  5. discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  6. deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  7. discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  8. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  9. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14. – Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

  1. L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
  2. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15. – Assemblea in videoconferenza

  1. L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale e i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
  2. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.
  3. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16. – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a nove, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
  2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.
  3. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.
  4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente e il Tesoriere.

Art. 17. – Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

  1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.
  3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera o per email, che deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
  4. Sono ammesse le riunioni in audio e/o video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 15 per l’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18. – Sostituzione dei consiglieri

  1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
  2. Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.

Art. 19. – Il Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri consiglieri, a maggioranza assoluta dei voti. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
  3. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera assembleare (se eletto dall’Assemblea; se eletto dal Consiglio Direttivo, è revocato con delibera dalla maggioranza dei consiglieri), con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina.
  4. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
  5. Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
  6. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
  7. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 20. – Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri consiglieri, a maggioranza assoluta dei voti. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 21. – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri consiglieri, a maggioranza assoluta dei voti. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione, segnala al Consiglio le disponibilità per sostenere le singole iniziative proposte e tiene la contabilità dell’associazione.
  3. Il Tesoriere fornisce al Revisore tutte le informazioni sulle annotazioni contabili che gli vengano da lui richieste.

Art. 22. – Il Revisore dei Conti

  1. Il Revisori dei conti è nominato dalla maggioranza dell’Assemblea tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione.
  2. La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.
  3. Il Revisore dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
  4. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Titolo IV – Norme sul patrimonio dell’Associazione

Art. 23. – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  2. quote associative e contributi degli associati;
  3. erogazioni liberali da parte di terzi;
  4. eredità, donazioni e legati;
  5. contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  6. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  7. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’Associazione;
  10. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
  11. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.
  12. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
  13. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
  14. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 24. – Esercizio sociale

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
  4. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell’Associazione.

Art. 25. – Divieto di distribuzione degli utili

  1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
  2. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo V – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26. – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno metà degli associati, in prima convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art. 27. – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 383 del 2000, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Associati!